STATUTO ASD JAYA APS

ASD JAYA APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ә) e del corrispondente simbolo al plurale (з). Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di leggere lo schwa (ә) come femminile sovraesteso.

Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA
1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l’Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata “JAYA APS-ASD” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Bologna via Centotrecento n. 27. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica” o dell’acronimo “ASD”, nonché l’indicazione degli estremi dell’iscrizione nel RUNTS.

1.3 Anche ai fini del riconoscimento a fini sportivi, l’Associazione è affiliata, ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del Terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell’ente di promozione sportiva, pur nell’autonomia propria dell’Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l’attuazione e l’organizzazione dei detti fini e progetti. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all’ente di promozione sociale e sportiva ed agli altri Organismi a cui eventualmente aderirà, eventuali modifiche intervenute all’interno della stessa e, allo stesso tempo, ad aggiornare, rispetto alle suddette modifiche, l’iscrizione al RUNTS.

1.4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dз proprз socз, dз loro familiari o di terzз, senza discriminazioni basate su sesso, genere, orientamento sessuale, religione, razza e condizione socioeconomiche o di abilità. L’ordinamento interno dell’Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate, nonché di elettività delle cariche sociali. Infine, l’associazione opera da una prospettiva transfemminista e antispecista ed è basata su principi di consapevolezza, partecipazione, equità e libertà.

2.2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, socз, lavoratorз e collaboratorз, amministratorз ed altrз componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, e all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2021:

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, comma 1, lett. t) D.Lgs. 117/2017];

la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021], connesse alle discipline della danza, delle arti marziali, della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, e più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive;

organizzazione di attività legate alla diffusione di pratiche per la ricerca della consapevolezza e del benessere individuale e sociale anche attraverso lo scambio tra culture e l’espressione artistica e creativa, in particolare attraverso lo studio del canto, la pratica del canto corale, della musica, lo studio e la diffusione dello yoga e delle

arti sceniche.

la realizzazione e la promozione di spettacoli, di incontri tematici, di percorsi esperienziali, la diffusione della

cultura dei popoli e, in generale, di accrescimento della consapevolezza attraverso gli strumenti e le conoscenze adeguate, indispensabili per la realizzazione di progetti artistici e culturali, quali la fotografia, il video, la scrittura, l’interpretariato linguistico e la facilitazione di gruppi.

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.(lett. i)

L’Associazione si propone, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dз proprз socз alla vita della comunità per la realizzazione del benessere individuale e sociale.

Attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e altre associazioni per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o spirituale (lett. k);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);

agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);

2.4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

2.5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dз proprз socз. Essa può assumere lavoratorз dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dз lavoratorз impiegatз nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dз volontarз o al 5% del numero dз socз.

2.7 Sono volontarз le persone associate che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2.8 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro delle persone volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2.9 L’Associazione garantirà la partecipazione dз proprз atletз e dз proprз tecnichз alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

2.10 L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

2.11 L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati daз socз;

b) contributi e liberalità deз socз e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e  soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

3.4 I versamenti deз socз non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte deз socз sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4) SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo dз socз viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro deз socз a cura del Consiglio Direttivo.

4.3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di sociə da parte dell’istante. Qualora al conseguimento dello status di sociə si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro deз socз. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea deз socз, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.5 La qualifica di sociə è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tuttз lз socз sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, з socз hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente aə sociə l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese de sociə richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.7 Tuttз lз socз hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare  le quote associative.

4.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all’Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili aз socз.

4.9 Lз socз minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIƏ

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di sociə si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Lə sociə può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.3 Lз sociз decadono automaticamente dalla qualifica di sociə qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro la scadenza della propria tessera associativa entro 365 giorni dalla sua emissione.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione lə sociə può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata aə sociə interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea deз socз, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di sociə, lə sociə è senza indugio cancellato dal libro deз socз.

5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di sociə non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Art. 6) OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dз singolз socз.

6.2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

7.1 L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti з socз. Le cariche sociali sono elettive.

7.2 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) lə Presidentə;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7.3 Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con chi interviene disolocatɜ in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

7.4 L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro deз socз;

b) registro deɜ volontarɜ;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali  redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8) ASSEMBLEA

8.1 L’Assemblea deз socз è l’organo sovrano dell’Associazione.

8.2 Essa è composta da tuttɜ lз socз iscritti nel libro deз socз da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8.3 L’Assemblea è convocata daə Presidentə dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, daə Vicepresidentə oppure, in subordine, daə Consiglierə più anzianə.

8.4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo deз socз in regola con il versamento delle quote associative.

8.5 In Assemblea ciascunə sociə ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascunə sociə può farsi rappresentare in Assemblea da un altrə sociə mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessunə sociə può rappresentare più di un altrə sociə.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 L’Assemblea è presieduta daə Presidentə dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, daə Vicepresidentə oppure, in subordine, daə Consiglierə più anzianə ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata daɜ intervenutɜ

8.8 lə Presidentə nomina tra lз socз lә segretariә verbalizzante.

8.9 Spetta aə Presidentə constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

8.10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno deз socз aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero deз socз intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8.11 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta deз socз presenti o rappresentati.

8.12 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle  modifiche statutarie è necessaria – unicamente in prima convocazione – la presenza della maggioranza deз socз aventi diritto al voto. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta deз socз  presenti o rappresentati.

8.13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti deз socз.

8.14 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione aз associatз a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. La convocazione deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.15 L’Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca lə Presidentə e lɜ componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

8.16 L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTə

9.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso lə Presidentə che ne è membro di diritto. In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dallə Presidentə; in questa prima riunione nomina tra ɜ proprɜ componenti unɘ o più Vicepresidentɜ, lә tosorierә ed unә Segretariә.

9.5 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente aə Presidentə del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dɜ deliberatɜ dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, aɜ altrɜ consiglierɜ designatɜ dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. lə Presidentə può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente  quando lə Presidentə o la maggioranza dɜ Consiglierɜ ne chiedono la convocazione. 

9.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra з socз, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovз socз;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

9.9 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10) DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTə

10.1 Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, aɜ consiglierɜ vacantɜ subentreranno in ordine ɜ primɜ dɜ non elettɜ; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

10.2 In queste ipotesi lə Presidentə del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, lə Vicepresidentə oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

10.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, lə Presidentə decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10.4 In queste ultime ipotesi, lə Vicepresidentə o, in subordine, lə Consiglierə più anzianə , dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 11) SEGRETARIә E TESORIERә

11.1 Lә segretariә, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone lә tosorierә al materiale pagamento.

11.2 Lә tosorierә, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Lәi provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesorierә spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11.3 Le funzioni di Segretariә e Tesorierә possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento de Tesorierә a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, da Segretariә o dal Vicepresidentә. Lә segretariә, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità da Tesorierә o da Vicepresidentә.

Art. 12) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria deз socз ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

– potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

– in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

– dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

– dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12.4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del

Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12.5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché aз associatз.

12.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive  modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.

13.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14) SCIOGLIMENTO

14.1 L’Associazione ha durata illimitata.

14.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione a fini sportivi del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione di promozione sociale o sportiva dilettantistica salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea. È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra з socз del patrimonio residuo.

ART. 15) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra з associatз, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà lə Presidentə del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16) NORME APPLICABILI

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del  Codice del terzo settore, del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021, e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.