STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA “JAYA“
ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione e durata
È costituita una Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 eseguenti del codice civile. L’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica assume la denominazione di “JAYA” (ACSDJ). L’ACSDJ ha sede legale in Bologna, in via Centotrecento 27. L ’eventuale variazione di sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. La durata dell’associazione è fino al 31/12/2030.

ARTICOLO 2 – Caratteristiche
L’ACSDJ è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci. L’ACSDJ non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ACSDJ, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3 – Scopi e attività
L’ACSDJ, attraverso i metodi del libero associazionismo, può svolgere attività culturali, ricreative, turistiche, di prevenzione sanitaria, promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorie compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività culturale-sportiva.
Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione del benessere individuale e sociale. A tal fine l’ACSDJ potrà:
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato,nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali; organizzare attività legate alla diffusione di pratiche per la ricerca della consapevolezza e del benessere individuale e sociale anche attraverso lo scambio tra culture e l’espressione artistica e creativa, in particolare attraverso l’attività sportiva-dilettantistica, la danza, la musica, e la diffusione della cultura dei popoli in generale, consapevole di possedere gli strumenti e le conoscenze adeguate indispensabili per la realizzazione del progetto; organizzare attività e corsi rivolti al benessere psico-fisico della persona, attingendo alle doti professionali necessarie a tal fine; esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative
amministrative e fiscali vigenti.
Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
Attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
L’ACSDJ diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione. L’ACSDJ non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali. Infine l’associazione è basata su principi di consapevolezza, partecipazione e libertà.

ARTICOLO 4 – Soci
All’ACSDJ possono aderire tutti i cittadini che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’ACSDJ e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei.

ARTICOLO 5 – Criteri di ammissione e esclusione dei soci
L’ammissione all’ACSDJ è subordinata alle seguenti norme:
presentazione della domanda al consiglio direttivo;
accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione dei nuovi soci e ne cura l’annotazione nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ACSDJ e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’ACSDJ si riserva il diritto di rigettare la domanda d’ammissione a socio qualora via sia valida motivazione che deve essere esplicitata e comunicata all’interessato, il quale può fare ricorso all’assemblea. La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’ACSDJ o con le norme del presente statuto;
infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’ACSDJ;
aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione.
In questi casi, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ARTICOLO 6 – Organi dell’ACSDJ
Sono organi dell’ACSDJ:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

ARTICOLO 7 – L’Assemblea generale
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio direttivo.
L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente su richiesta di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:
approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
delibera eventuali regolamenti interni e le loro modifiche;
decide l’importo della quota associativa annuale;
approva il budget preventivo ed il rendiconto economico, integrato dall’aspetto finanziario dell’anno precedente;
decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con lo statuto;
esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di rigetto ed espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate con avviso scritto o con e-mail e con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’Assemblea, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione può avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’ACSDJ. Il rendiconto economico finanziario deve rimanere depositato o affisso in copia presso la sede sociale durante i 10 giorni precedenti alla data dell’assemblea per la sua approvazione. Il voto è singolo come da disposizione del codice civile (art.2538)

ARTICOLO 8 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e i Vice Presidente. Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Il Consiglio è
validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti. Il Consiglio ha il compito di:
redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico integrato dall’aspetto finanziario;
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’ACSDJ;
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto nella sede dell’associazione almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

ARTICOLO 9 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal consiglio tra i propri membri. Può essere eletto anche direttamente dall’Assemblea. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’ACSDJ sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 11 – Anno sociale
L’anno sociale ha inizio il primo settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 12 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ARTICOLO 13 – Scioglimento dell’ACSDJ
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ai fini sportivi e di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea. È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 14 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.